Art. 2.
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-ter.1. - (Distrazione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il
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fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».
2. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».